{"id":188,"date":"2013-02-13T14:33:10","date_gmt":"2013-02-13T13:33:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiacivile.it\/online\/?p=188"},"modified":"2017-10-22T18:01:39","modified_gmt":"2017-10-22T16:01:39","slug":"poteri-della-vigilanza-bancaria-in-italia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.economiacivile.it\/online\/poteri-della-vigilanza-bancaria-in-italia\/","title":{"rendered":"Poteri della Vigilanza bancaria in Italia"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><em>di Elisabetta Montanaro e Mario Tonveronachi<\/em><\/p>\n<p>In relazione alla discussione sulla vigilanza operata dalla Banca d\u2019Italia sulla Banca Monte dei Paschi di Siena, \u00e8 utile ricordare quanto previsto dall\u2019art. 70, comma 1, del Testo Unico Bancario:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><i>Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, su proposta della Banca d&#8217;Italia, pu\u00f2 disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando:<br \/>\na) risultino gravi irregolarit\u00e0 nell&#8217;amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l&#8217;attivit\u00e0 della banca;<br \/>\nb) siano previste gravi perdite del patrimonio;<br \/>\nc) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall&#8217;assemblea straordinaria.<\/i><!--more--><\/p>\n<p>Pu\u00f2 essere rassicurante circa la salute della banca in questione che la Vigilanza non abbia ritenuto necessario avviare la procedura di amministrazione controllata.<\/p>\n<p>In relazione alle richieste di attribuire alla Banca d\u2019Italia anche di poteri di destituzione di singoli amministratori sia consentita una considerazione. Se la Vigilanza individua la necessit\u00e0 di sostituire uno o pi\u00f9 amministratori, essa ne dovrebbe dare comunicazione al consiglio di amministrazione. Se quest\u2019ultimo mancasse di agire tempestivamente, l\u2019operato del consiglio di amministrazione\u00a0 dovrebbe essere considerato inadeguato e quindi la Vigilanza dovrebbe ricorrere a quanto previsto nell\u2019articolo sopra riportato. Anche considerando che le norme vigenti richiedono condizioni di professionalit\u00e0 specifiche e di onorabilit\u00e0 per gli amministratori, ci sembra che il problema sia pi\u00f9 di prassi che di poteri nominali.<\/p>\n<p>Inoltre, in relazione al potere della vigilanza\u00a0 regolamentare sulla remunerazione degli esponenti aziendali (Visco, Intervento Assiom Forex, Bergamo, 9 febbraio 2013), parrebbe \u00a0auspicabile che l\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza non attendesse \u201cun adeguamento spontaneo\u201d ai principi giustamente enunciati dal Governatore, ma si attivasse con fermezza e tempestivit\u00e0 utilizzando i vasti poteri di cui gi\u00e0 dispone a norma dell\u2019art. 53, comma 3 del Testo Unico Bancario:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 90px;\"><i>La Banca d\u2019Italia pu\u00f2 adottare [in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, partecipazioni detenibili], ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti:\u2026.il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonch\u00e9, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all\u2019importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d\u2019Italia pu\u00f2 fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali.<\/i><\/p>\n<p>Da notare infine che un\u2019estrema cautela negli interventi di vigilanza non \u00e8 giustificabile dalla possibilit\u00e0 di incorrere in rischi legali in quanto a partire dal 2006 la legislazione italiana ha accolto la raccomandazione del Fondo Monetario Internazionale (Country Report No. 06\/112, March 2006) di schermare gli organi di vigilanza da responsabilit\u00e0 per atti compiuti nello svolgimento delle proprie funzioni. \u00a0Il DLG 29 dicembre 2006, n. 303, art. 4, prevede che:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 90px;\"><i>Nell\u2019esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorit\u00e0 di cui al comma 1 [Banca d\u2019Italia, CONSOB, ISVAP, COVIP] e\u00a0 l\u2019Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato, i componenti di loro organi nonch\u00e9 i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da\u00a0 atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.<\/i><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Elisabetta Montanaro e Mario Tonveronachi In relazione alla discussione sulla vigilanza operata dalla Banca d\u2019Italia sulla Banca Monte dei Paschi di Siena, \u00e8 utile ricordare quanto previsto dall\u2019art. 70, comma 1, del Testo Unico Bancario: Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, su proposta della Banca d&#8217;Italia, pu\u00f2 disporre con decreto lo scioglimento degli organi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-188","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-notizie"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.economiacivile.it\/online\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/188","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.economiacivile.it\/online\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.economiacivile.it\/online\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiacivile.it\/online\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiacivile.it\/online\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=188"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.economiacivile.it\/online\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/188\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1764,"href":"https:\/\/www.economiacivile.it\/online\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/188\/revisions\/1764"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.economiacivile.it\/online\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=188"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiacivile.it\/online\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=188"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.economiacivile.it\/online\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=188"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}