Statuto

Riportiamo di seguito lo Statuto dell’associazione:

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “ECONOMIA CIVILE” 

Capo I
Denominazione – Sede – Scopi – Patrimonio ed esercizi sociali – Soci

Art. 1 – E’ costituita l’Associazione Culturale denominata “Economia civile”.

Art. 2 – L’Associazione ha sede in Roma.

Art. 3 – L’Associazione ha come scopo promuovere la ricerca scientifica e il dibattito politico-culturale sul nesso tra economia e sviluppo civile della società, nella tradizione di Giacomo Matteotti, Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi, Norberto Bobbio e Paolo Sylos Labini.

Art. 4 – L’Associazione potrà svolgere ogni attività finalizzata alla realizzazione dello scopo sociale ed a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: organizzare attività di ricerca, conferenze e dibattiti, pubblicare riviste periodiche e libri od opuscoli, costituire e gestire siti telematici. Nello svolgimento della sua attività, l’Associazione potrà collaborare con università, centri di ricerca ed altre istituzioni culturali.

Art. 5 – L’Associazione non ha fini di lucro; eventuali utili delle attività svolte non potranno essere distribuiti fra gli associati, ma dovranno essere utilizzati esclusivamente dall’Associazione per il perseguimento degli scopi sociali.

Art. 6 – Il patrimonio è costituito da: eventuali beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’Associazione; eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze del bilancio; eventuali erogazioni, donazioni o lasciti di privati o di Enti pubblici. Le entrate dell’Associazione sono costituite: dalle quote sociali; dai ricavi dell’organizzazione delle iniziative ed attività sociali; da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.

Art. 7 – L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo il Consiglio direttivo approva il bilancio consuntivo, nonché il bilancio preventivo per il nuovo esercizio.

Art. 8 – I soci si dividono in: Soci fondatori (tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione o che vengano cooptati da questi nella prima riunione del Consiglio direttivo); Soci ordinari (tutte le persone fisiche che ne fanno domanda e sono ammesse con delibera del Consiglio direttivo adottata a maggioranza assoluta dei presenti); Soci collettivi (tutti gli enti privati e non, con o senza personalità giuridica, che ne fanno domanda e sono ammessi con delibera del Consiglio direttivo adottata a maggioranza assoluta dei presenti). La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, e per espulsione anche per indegnità, deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.

Capo II
Organi

Art. 9 – Gli organi dell’associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Segretario/Tesoriere, il Collegio dei revisori.

Art. 10 – L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno per esaminare le attività svolte dall’Associazione e indicarne le linee di sviluppo. Elegge il Collegio dei revisori.

Art. 11 – Il Consiglio direttivo dirige e amministra l’Associazione; è composto dai soci fondatori e da soci nominati, a maggioranza assoluta dei presenti, dal Consiglio direttivo stesso. Si riunisce almeno una volta l’anno, ed è convocato anche oralmente senza particolari formalità.

Art. 12 – Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente dirige e presiede l’Associazione e ne ha la rappresentanza; presiede e convoca il Consiglio direttivo e l’Assemblea dei soci. Il Presidente può scegliere tra i componenti del Consiglio direttivo un Segretario/Tesoriere, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento o quando venga all’uopo delegato, cura la redazione dei verbali del Consiglio e coadiuva il Presidente nell’attuare le delibere dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, predispone i bilanci consuntivo e preventivo. In assenza del Segretario/Tesoriere, le sue funzioni sono svolte dal Presidente.

Art. 13 – Nessun compenso è dovuto al Presidente, ai componenti del Consiglio direttivo e ai soci per l’esercizio delle cariche sociali e per lo svolgimento di attività nell’interesse dell’Associazione.

Art. 14. Il Collegio dei revisori controlla i bilanci dell’Associazione; è costituito da tre membri, nominati dall’Assemblea dei soci. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Capo III
Disposizioni finali e transitorie

Art. 15 – Per modificare lo Statuto occorre oltre alla maggioranza assoluta del Consiglio direttivo anche la maggioranza assoluta dei Soci fondatori.

Art. 16 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea su proposta conforme del Consiglio direttivo e con il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori. L’Assemblea dei soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà riguardo alla devoluzione del patrimonio, di preferenza ad altre associazioni aventi scopo analogo o per fini di pubblica utilità, salvo obblighi di legge.

Art. 17. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme in materia di associazioni non aventi scopo di lucro, le leggi speciali in materia e il Codice Civile.