Poteri della Vigilanza bancaria in Italia

di Elisabetta Montanaro e Mario Tonveronachi

In relazione alla discussione sulla vigilanza operata dalla Banca d’Italia sulla Banca Monte dei Paschi di Siena, è utile ricordare quanto previsto dall’art. 70, comma 1, del Testo Unico Bancario:

Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando:
a) risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività della banca;
b) siano previste gravi perdite del patrimonio;
c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall’assemblea straordinaria.

Può essere rassicurante circa la salute della banca in questione che la Vigilanza non abbia ritenuto necessario avviare la procedura di amministrazione controllata.

In relazione alle richieste di attribuire alla Banca d’Italia anche di poteri di destituzione di singoli amministratori sia consentita una considerazione. Se la Vigilanza individua la necessità di sostituire uno o più amministratori, essa ne dovrebbe dare comunicazione al consiglio di amministrazione. Se quest’ultimo mancasse di agire tempestivamente, l’operato del consiglio di amministrazione  dovrebbe essere considerato inadeguato e quindi la Vigilanza dovrebbe ricorrere a quanto previsto nell’articolo sopra riportato. Anche considerando che le norme vigenti richiedono condizioni di professionalità specifiche e di onorabilità per gli amministratori, ci sembra che il problema sia più di prassi che di poteri nominali.

Inoltre, in relazione al potere della vigilanza  regolamentare sulla remunerazione degli esponenti aziendali (Visco, Intervento Assiom Forex, Bergamo, 9 febbraio 2013), parrebbe  auspicabile che l’Autorità di Vigilanza non attendesse “un adeguamento spontaneo” ai principi giustamente enunciati dal Governatore, ma si attivasse con fermezza e tempestività utilizzando i vasti poteri di cui già dispone a norma dell’art. 53, comma 3 del Testo Unico Bancario:

La Banca d’Italia può adottare [in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, partecipazioni detenibili], ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti:….il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d’Italia può fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali.

Da notare infine che un’estrema cautela negli interventi di vigilanza non è giustificabile dalla possibilità di incorrere in rischi legali in quanto a partire dal 2006 la legislazione italiana ha accolto la raccomandazione del Fondo Monetario Internazionale (Country Report No. 06/112, March 2006) di schermare gli organi di vigilanza da responsabilità per atti compiuti nello svolgimento delle proprie funzioni.  Il DLG 29 dicembre 2006, n. 303, art. 4, prevede che:

Nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorità di cui al comma 1 [Banca d’Italia, CONSOB, ISVAP, COVIP] e  l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, i componenti di loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da  atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.